(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S3 del 19 dicembre 2019) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-707 del 17 dicembre 2019; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) e' sostituito dal seguente: «2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonche' dalle Misure di conservazione generali del Piemonte, da quelle Sito Specifiche e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.». 2. Il comma 4 dell'art. 1 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «4. Fatta eccezione per gli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili ai nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano alle aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.».