(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  51S3
                        del 19 dicembre 2019) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; 
  Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  26-707  del  17
dicembre 2019; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 29  ottobre  2007,  n.
                                10/R 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 1  del  regolamento  regionale  29  ottobre
2007, n. 10/R (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.
10/R  (Disciplina  generale   dell'utilizzazione   agronomica   degli
effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di  azione  per
le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola  (Legge  regionale
29 dicembre 2000, n. 61)) e' sostituito dal seguente: «2. Resta fermo
quanto  previsto  dalla  normativa  igienico-sanitaria,  dalle  norme
urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le  aree  sensibili,  le
aree di salvaguardia delle  acque  destinate  al  consumo  umano,  la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonche'  dalle
Misure  di  conservazione  generali  del  Piemonte,  da  quelle  Sito
Specifiche e dai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 1 del regolamento  regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: «4. Fatta eccezione per gli articoli 7, 8  e
14, nelle  zone  non  vulnerabili  ai  nitrati  le  disposizioni  del
presente regolamento  concernenti  l'utilizzazione  agronomica  degli
effluenti zootecnici non si applicano alle aziende che producono  e/o
utilizzano un quantitativo di azoto al campo  per  anno  inferiore  o
uguale a 1.000 chilogrammi.».